HIV, HBV e HCV e Infortuni
Willis Italia propone, ai Medici e ai Professionisti Sanitari, un’assicurazione per gli Infortuni con la Compagnia AIG Europe S.A. per tutelare i rischi derivanti dall’attività professionale ed extraprofessionale e dal contagio da HIV, HBV, HCV contratto durante lo svolgimento dell’attività professionale.
L’adesione alla Convenzione è riservata al personale (fino al 70° anno di età) a qualunque titolo inquadrato di Aziende o Strutture sanitarie pubbliche o private, presso le quali o per conto delle quali l’aderente presta servizio.
NOVITA’
Per proteggere al meglio i nostri assicurati, sono state introdotte due importanti garanzie:
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Diaria da ricovero per Malattia, Infortunio o Contagio Covid-19 pari a € 50 al giorno (massimo 30 giorni, franchigia 3 giorni, carenza 14 giorni)
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Raddoppio dei massimali di indennizzo in caso di Invalidità Permanente o Decesso per aggressione
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Opzioni*
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Morte ed invalidità permanente da infortunio
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Contagio HIV, Epatite B o C
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Premio annuo
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Silver
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max. € 50.000
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max. € 20.000
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€ 95,00
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Platinum
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max. € 200.000
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max. € 100.000
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€ 195,00
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* In tutte e due le opzioni, inoltre, è inclusa la Diaria da ricovero per Malattia, Infortunio o Contagio Covid-19 pari a € 50 al giorno (massimo 30 giorni, franchigia 3 giorni, carenza 14 giorni) ed è previsto il raddoppio dei massimali di indennizzo in caso di Invalidità Permanente o Decesso per aggressione.
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Franchigia
3% su invalidità permanente
APPROFONDIMENTO GARANZIE
Regole specifiche applicabili in caso di morte dell’Assicurato
Il caso di morte viene liquidato fino alla concorrenza del Massimale corrispondente all’opzione scelta purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad Infortunio indennizzabile nei termini di Polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio stesso è avvenuto.
Tale somma viene liquidata ai Beneficiari designati, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Aderente/Assicurato in parti uguali. L’Aderente/Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza della Polizza, modificare l’indicazione del/dei Beneficiario/i con comunicazione scritta all’indirizzo ITA_assicurazionisanita@willis.com
Invalidità permanente da Infortunio
Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa, anche se successiva alla scadenza della Polizza, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida a tale titolo l’Indennità, calcolandola sulla somma assicurata corrispondente all’Opzione scelta, in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertata, secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124” (“Tabella INAIL”) e successive modifiche.
Per gli Aderenti/Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata Tabella INAIL per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
L’Indennizzo spettante per Invalidità Permanente si determina applicando alla somma assicurata per Invalidità Permanente indicata nel certificato di Polizza la percentuale corrispondente al grado di Invalidità Permanente, accertata dall’Assicuratore.
Alla somma così calcolata sarà applicata la Franchigia assoluta del 3%; si conviene dunque che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 3% dell’invalidità permanente totale.
Diaria per Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Infortunio, Malattia o Contagio da Covid19
Qualora l’Aderente/Assicurato subisse un Ricovero Ospedaliero in un Istituto di Cura per almeno 24 ore consecutive e almeno un pernottamento a seguito di Infortunio, Malattia o Contagio da Covid-19 (occorso/contratti nell’ambito dell’attività professionale o extra-professionale), l’Assicuratore verserà all’Aderente/Assicurato un’Indennità giornaliera entro il Massimale dell’opzione scelta all’articolo 29 - Opzioni di Assicurazione.
Per il calcolo della durata in giorni del Ricovero Ospedaliero, 24 ore di permanenza ininterrotta nell’Istituto di Cura verranno conteggiate come un giorno di Ricovero Ospedaliero; se il periodo di permanenza non fosse uguale ad un multiplo di 24 ore, il periodo residuo di meno di 24 ore non sarà considerato per il calcolo dell’Indennità.
Alla presente garanzia si applica una franchigia di 3 (tre) giorni, si conviene dunque che l’Indennità giornaliera riportata sulla Scheda di Polizza verrà corrisposta a partire dal 4° giorno e fino ad un massimo di 30 giorni.
Alla presente garanzia si applica un periodo di Carenza di 14 giorni, così come specificato nell’art. 26.
A parziale deroga dell’Art. 32.1 lettera L) “Esclusioni generali applicabili a tutte le garanzie”, la presente garanzia opera anche per Ricovero Ospedaliero a seguito di positività al Covid-19, diagnosticata da medico qualificato e abilitato.
La garanzia Diaria per Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Infortunio, Malattia o Contagio da Covid19 è operante a partire dalle ore 24:00 del 14° giorno successivo alla decorrenza della presente Polizza (periodo di Carenza).
I sinistri occorsi in questo periodo, non danno diritto alla prestazione anche se la diagnosi venga certificata dopo il termine del periodo di Carenza.
Raddoppio Somme Invalidità Permanente o Decesso per Aggressione
Limitatamente agli infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata, qualora il Sinistro indennizzabile sia conseguente ad un’Aggressione subita dall’Aderente/Assicurato e questa avvenga sul luogo di lavoro, l’Assicuratore garantisce il raddoppio delle Indennità di cui all’Articolo 24 “Invalidità Permanente a seguito di infortunio” e all’ Articolo 23 “Decesso a seguito di infortunio”.
Per l’operatività della garanzia, l’Aderente/Assicurato, o chi per esso, deve fornire all’Assicuratore copia della denuncia di Aggressione fatta all’Autorità Giudiziaria o dei verbali relativi entro 30 giorni.
ACCERTAMENTO DEL CONTAGIO
Limitatamente al solo ambito professionale, l’Assicuratore garantisce il pagamento dell’Indennizzo corrispondente all’opzione scelta per il caso di Contagio da Virus HIV, Epatite B o Epatite C, occorsi all’Aderente/Assicurato durante lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata sul Certificato di Assicurazione, purché tale contagio sia documentato dai test di laboratorio previsti per tali infezioni, da eseguirsi secondo le seguenti scadenze e modalità:
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1. a distanza di 5 giorni dal presunto Contagio;
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2. a distanza di 3 mesi dal presunto Contagio;
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3. a distanza di 6 mesi dal presunto Contagio (in caso di negatività del test di cui al punto 2).
Esiti test di cui al punto 1:
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Positivo: non sarà dovuto alcun Indennizzo e l’Assicurazione cesserà automaticamente alla fine del primo Periodo di Assicurazione in corso successivo alla data dell’accertamento, senza possibilità di rinnovo.
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Negativo: l’Assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 2.
Esiti test di cui al punto 2:
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Positivo: l’Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 2 test effettuati per certificare la condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C;
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Negativo: l’Assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 3.
Esiti test di cui al punto 3:
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Positivo: l’Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 3 test effettuati per certificare la condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C;
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Negativo: la Società non procederà ad alcun indennizzo.
Qualora l’Assicurato non provveda a fornire gli esiti degli esami entro 30 giorni dalle scadenze sopra indicate, nessun Indennizzo sarà dovuto e l’Assicuratore provvederà a chiudere il Sinistro senza seguito.
COME ADERIRE
Per attivare la polizza o ricevere ulteriori informazioni contattare il Customer Care dedicato ai seguenti recapiti:
MAIL: ITA_sanitaveneto@willis.com
TELEFONO: 02-92210000